/*
Text[...] = [titolo,testo]

Style[...] = [TitleColor,TextColor,TitleBgColor,TextBgColor,TitleBgImag,TextBgImag,TitleTextAlign,TextTextAlign, TitleFontFace, TextFontFace, TipPosition, StickyStyle, TitleFontSize, TextFontSize, Width, Height, BorderSize, PadTextArea, CoordinateX , CoordinateY, TransitionNumber, TransitionDuration, TransparencyLevel ,ShadowType, ShadowColor]
*/

var FiltersEnabled = 1; // se non vuoi usare transizioni o filtri in nessuno dei tips impostala a 0

Text[0]=["Richiedi un commento al Redattore:","Per avere un commento sulla disposizione di Legge, invia una E-Mail, specificando l'argomento che ha suscitato il tuo interesse, a: <A href='mailto:redazione@jksports.it'>Redazione JK Sports</A>.<BR>Tali commenti non costituiscono un parere di tipo professionale o legale; per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato."];
Text[1]=["Armi: disposizioni generali strumenti da punta e da taglio.","Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge (71): i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.<BR>Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:<BR>a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;<BR>b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.<BR>R.D. 6-5-1940 n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149. (giurisprudenza) articolo 45. «Per gli effetti dell'art. 30 della legge (42), sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. <BR>Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili». "];
Text[2]=["Commento del Redattore:<BR>Armi (acquisto, trasporto, detenzione e uso).","Gli strumenti destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali:spade, sciabole, bastoni, coltelli eccetera, non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi (vendita, detenzione e trasporto). In ogni caso, il trasporto dei suddetti stumenti, sarebbe opportuno che avvenisse accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciata dalle società sportive d'appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali. A scanso di spiacevoli disguidi, altrettanto appropriato si presenterebbe il trasporto degli strumenti all'interno del baule, anziché dell'abitacolo, in idonee custodie."];
Text[3]=["CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI","Nel termine armi si possono comprendere non solo gli strumenti appositamente costruiti dall'uomo per essere utilizzati a scopo di offesa e di difesa, ma anche tutti gli oggetti idonei a tale scopo a prescindere dalla loro forma, struttura e destinazione. Per la legge penale sono armi:<BR>A. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;<BR>b) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo. Sempre per la legge penale sono equiparati alle armi gli esplosivi e i gas asfissianti e accecanti ( art. 585 c.p.).<BR>Classificazione delle armi:in base alle disposizioni normative le armi possono essere distinte in quattro categorie.<BR>a) Armi da guerra o tipo guerra. Agli effetti delle leggi penali e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia, sono considerate tali: le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità offensiva, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico (sono ricomprese in tale categoria le sole armi da sparo destinate attualmente o potenzialmente all'armamento bellico); le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; gli aggressivi chimici, biologici e radioattivi (sostanze gassose, liquide o solide che, se sparse in aria o sulla terra, producono negli esseri viventi lesioni tali da comprometterne l'integrità fisica); i congegni bellici micidiali di qualunque natura (es.: mine anti-uomo ecc.); le bottiglie o gli involucri esplosivi e incendiari (es.: bottiglia Molotov). Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento di armi da guerra.<BR>b) Armi comuni da sparo. Sono considerate tali le armi a caricamento successivo ad azione manuale e, in alcuni casi, quelle semiautomatiche. Sono comprese quindi in questa categoria armi che per le loro caratteristiche tecniche hanno una limitata capacità di tiro e un ridotto volume di fuoco (fucili, carabine e moschetti a una canna anche se predisposti per il tiro semiautomatico, le rivoltelle a rotazione o a tamburo, le pistole semiautomatiche, le repliche di armi antiche ad avancarica, fatta eccezione per quelle a colpo singolo ecc.); inoltre i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per un effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate a utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Rientrano infine nella categoria le armi da bersaglio da sala (armi per tiro al bersaglio ecc.), le armi a emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa lunghe o corte (sono escluse quelle destinate alla pesca e quelle per cui sia stata esclusa l'attitudine a provocare offesa alla persona). <BR>c) Armi comuni non da sparo. Sono comprese in questa categoria le armi non da sparo, cioè le cosiddette armi bianche, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (coltelli ecc.).<BR>d) Strumenti atti a offendere. Sono tutti gli oggetti che, pur non essendo stati costruiti per uno specifico uso offensivo della persona, possono offenderla se usati in modo improprio. Di tali oggetti la legge vieta in modo assoluto il porto (noccoliere, sfollagente, mazze ferrate ecc.) oppure lo vieta quando non è effettuato per un giustificato motivo (strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, sfere metalliche ecc.) (L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 1 e 2). I giocattoli che riproducono armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche che ne consentano la trasformazione in vere armi. Devono, inoltre, avere l'estremità della canna occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. Chi produce armi-giocattolo contravvenendo a queste disposizioni è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 516,46 a 2.582,28 euro (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 5)."];
Text[4]=["DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE","La legge prevede l'istituzione di un catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel quale devono essere iscritte le armi delle quali sono ammesse la produzione e l'importazione. Al fine di renderla facilmente riconoscibile, ogni arma deve essere immatricolata. Le attività di produzione, commercio, importazione o esportazione, collezionismo, porto ecc., di armi sono sottoposte a specifica autorizzazione da parte del prefetto."];
Text[5]=["ATTIVITA' ILLEGITTIME DI COMMERCIO E FABBRICAZIONE D'ARMI","(artt. da 695 a 704 c.p.). È previsto che sia punito chi, senza la necessaria licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o pone in vendita, o cede a qualsiasi titolo armi (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. da 28 a 45). Se le armi sono da guerra o tipo guerra si applica la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 413,17 a 2.065,83 euro; se si tratta di armi comuni da sparo, le pene sono diminuite di un terzo (L. 2 ottobre 1967, n. 895.) Sono poi soggette a sanzioni penali le riparazioni di armi da guerra o tipo guerra e di armi comuni da sparo effettuate senza licenza, la vendita o la cessione di armi effettuata a persone non munite di porto d'armi o di nullaosta del questore (arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a euro 129,11) (L. 14 ottobre 1974, n. 497), la compravendita di armi effettuata per corrispondenza (reclusione da 1 a 6 mesi e multa fino a 154,94 euro) (L. 18 aprile 1975, n. 110), la locazione e il comodato di armi (reclusione da 2 a 8 anni e multa da 206,58 euro a 1.549,37 euro) (L. 25 marzo 1986, n. 85.)"];
Text[6]=["DETENZIONE ILLEGALE D'ARMI","È possibile detenere armi solo se si è fatta denuncia delle stesse all'autorità e se ne è ottenuta l'autorizzazione. La detenzione di armi da guerra o tipo guerra è sempre vietata, chi viola tale divieto è punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 206,58 euro a 1.549,37 euro. Per quello che riguarda le armi comuni da sparo la detenzione illegale consiste nel fatto che il detentore abbia omesso di denunciare l'arma; in tal caso il colpevole sarà punito con la reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi e con la multa da 103,29 euro a 1.032,91 euro. La detenzione abusiva di armi bianche è punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda fino a 185,92 euro. Sono punibili anche altri comportamenti relativi alle armi, quale quello di farne collezione senza licenza, di raccoglierle (metterne insieme un notevole numero) oppure il fatto di chi omette di consegnare le armi in suo possesso contravvenendo a un ordine in tal senso datogli dall'autorità. Gli oggetti atti a offendere possono, invece, essere detenuti liberamente, così come le armi antiche inidonee a recare offesa per difetti ineliminabili della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio e di sparo (L. 21 febbraio 1990, n. 36, art. 5). "];
Text[7]=["PORTO ILLEGALE D'ARMI","Il porto di un'arma si distingue dalla mera detenzione per il fatto che il primo necessita che l'arma sia portata fuori della propria abitazione e che il portatore tenga l'arma con sé e a propria disposizione per l'eventuale uso. Il porto di armi da guerra o tipo guerra è sempre vietato; chi contravviene al divieto è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 206,58 euro a 2.065,82 euro oppure con la reclusione da 18 mesi a 3 anni (a seconda che il porto sia effettuato o meno in luogo pubblico o aperto al pubblico). In relazione alle armi comuni da sparo la legge prevede che il porto possa essere effettuato solo in presenza di specifica licenza concessa dall'autorità. In tutti gli altri casi chi lo effettua sarà punito con la reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e con la multa da 103.29 euro  a 1.032,91 euro o con l'arresto da 1 mese a 1 anno e con l'ammenda da 67,14 a 686,89 euro (a seconda che il porto sia effettuato o meno in luogo pubblico o aperto al pubblico). Lo stesso discorso vale per le armi bianche (il cui porto senza apposita licenza è vietato) e per gli strumenti atti a offendere, per i quali vige in alcuni casi il divieto assoluto di porto (mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere), in tutti gli altri il divieto di porto senza giustificato motivo (nel senso che non è punibile chi pur sorpreso in possesso di armi dà una giustificazione valida del porto; chi è sorpreso con una catena e dimostra che la stessa viene utilizzata per la chiusura di un motorino per evitarne la sottrazione). Chi viola i divieti di porto relativi ad armi bianche o a strumenti atti a offendere è punito con l'arresto da 1 mese a 1 anno e con l'ammenda da 51,65 a 206,58 euro; se il porto è effettuato in riunioni pubbliche (es.: manifestazioni politiche o sportive), si applicherà l'arresto da 4 a 18 mesi e l'ammenda da 103,29 a 413,17 euro."]
Text[8]=["ARMI CLANDESTINE E ALTERAZIONI D'ARMI","(L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23). La legge considera clandestine le armi comuni da sparo che non siano state catalogate o che siano prive dei numeri, dei contrassegni, e delle sigle di riconoscimento. Di tali armi sono sempre vietati la fabbricazione, l'importazione, il commercio ecc. (reclusione da 3 a 10 anni e multa da 206,58 euro a 1.549,37 euro), la detenzione (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 103,29 euro a 1.032,91 euro) e il porto (reclusione da 2 a 8 anni e multa da 154,94 euro a 1.549,37 euro). Le stesse pene si applicano a chi cancella o altera i numeri di catalogo o di matricola o gli altri segni distintivi delle armi. La legge vieta inoltre il compimento di attività che consistano nella modificazione (alterazione) delle caratteristiche tecniche o delle dimensioni delle armi da sparo e non, al fine di aumentarne la potenzialità di offesa oppure di renderne più agevole l'uso, il porto o l'occultamento (si pensi ai fucili a cui vengono mozzate le canne, le cosiddette lupare). L'autore delle alterazioni sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 309,87 euro a 2.065,82 mila euro."]
Text[9]=["OMESSA CUSTODIA D'ARMI","Chi ha il possesso, la proprietà o detiene a qualsiasi titolo un'arma, deve assicurarne la custodia con la massima diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. La legge prevede pertanto che sia punito:<BR>a) con l'arresto fino a 2 anni (salvo che non si tratti di reato più grave) chi consegna armi o esplosivi a:<BR>- minori di anni diciotto;<BR>- persone anche parzialmente incapaci;<BR>- tossicodipendenti;<BR>- persone con difficoltà nel maneggio.<BR>Se il fatto è commesso nei luoghi predisposti per il tiro o dove può svolgersi l'attività venatoria, la pena è dell'ammenda da 154,94 euro a 516,46 euro;<BR>b) con l'arresto fino a 1 anno o l'ammenda fino a 1.032,91 euro chi trascura di adottare, nella custodia delle armi, le cautele per evitare che le persone elencate nella lettera a) possano impossessarsene agevolmente (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20-bis)."]
Text[10]=["DEFINIZIONE DI LESIONE E DI PERCOSSA","Il delitto di lesioni si ha quando il colpevole cagiona alla vittima una malattia nel corpo o nella mente. Secondo il diritto penale, per malattia si intende qualsiasi processo morboso che causi una menomazione apprezzabile dell'organismo: sono pertanto malattie non solo il tetano e l'AIDS, ma anche la ferita, la perdita di una gamba, la frattura di un osso. Il mezzo con il quale essa viene cagionata è indifferente: pertanto, il delitto di lesione può essere realizzato con una violenza fisica (pugno, coltellata), psicologica (ad es., il provocare un forte spavento a una persona malata di cuore) e con qualsiasi altro mezzo. Il codice prevede vari tipi di lesione, a seconda della gravità della stessa (lievissima, lieve, grave, gravissima) e a seconda dell'atteggiamento psicologico dell'agente (lesione dolosa o colposa). Il reato è sempre procedibile d'ufficio, tranne nel caso delle lesioni lievissime, per le quali la punibilità è a querela della persona offesa. Il reato di percosse si ha quando l'agente percuote la vittima, senza tuttavia cagionarle una malattia. "]
Text[11]=["LESIONI DOLOSE","( art. 582 c.p.). Si hanno quando la malattia della vittima è causata dall'agente con dolo, cioè volontariamente, con previsione e volontà dell'evento. A seconda della loro gravità sono previste:<BR>a) lesioni lievissime: si hanno quando la malattia abbia una durata inferiore ai 20 giorni (ad es., una semplice escoriazione) e non ricorra alcuna circostanza aggravante; in questo caso il delitto è punibile a querela della persona offesa, e la pena è la reclusione da 3 mesi a 3 anni;<BR>b) lesioni lievi: si hanno quando la malattia ha una durata superiore ai 20 giorni e inferiore ai 40 (ad es., una frattura lieve); la pena è sempre quella della reclusione da 3 mesi a 3 anni, ma si procede d'ufficio;<BR>c) lesioni gravi: si applica la reclusione da 3 a 7 anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni (ad es.: la frattura di un femore); se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (ad es.: A dà un pugno a B, lo colpisce su un orecchio e gli provoca un indebolimento dell'udito) ( art. 583 c.p.);<BR>d) lesioni gravissime: la lesione personale è gravissima e si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso (ad es.: A, buttando dell'acido sul volto di B, gli provoca la perdita della vista); la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile (ad es.: A, colpendo B con un'ascia, gli recide un braccio); la perdita dell'uso di un organo (ad es.: A, picchiando B, gli provoca lesioni tali da fargli perdere la masticazione); la perdita della capacità di procreare; una permanente e grave difficoltà della favella (ad es., balbuzie); la deformazione o lo sfregio permanente del viso (ad es.: A, con una rasoiata al volto, sfigura B).<BR>La pena prevista per le lesioni è aumentata fino alla metà se ricorrono le circostanze aggravanti previste per l'omicidio, ed è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ( art. 585 c.p.). "]
Text[12]=["LESIONI COLPOSE","Il delitto di lesioni è previsto anche in forma colposa, e cioè è punito anche quando venga commesso non volontariamente, ma per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Es.: A, guidando la propria automobile a velocità eccessiva, investe un pedone e gli frattura una gamba. La lesione colposa lieve e lievissima è punita con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309,87 euro, quella grave con la reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa da 123,95 a 619,75 euro, la gravissima con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o con la multa da 309,87 euro a 1.239,50 euro ( art. 590 c.p.). Se le lesioni derivano dalla violazione delle norme relative alla circolazione stradale o alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da 206,58 a 619,75 euro; quella per le lesioni gravissime è la reclusione da 6 mesi a 2 anni o la multa da 619,75 euro a 1.239,50 euro. Il delitto di lesioni colpose è sempre punibile a querela della persona offesa, tranne nel caso di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o con violazione delle norme relative all'igiene sul luogo di lavoro, o nel caso di malattia professionale."]
Text[13]=["PERCOSSE","( art. 581 c.p.). Il delitto si ha quando l'agente percuote taluno, senza che alla vittima derivi una malattia nel corpo o nella mente; è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309,87 euro."]
Text[14]=["RISSA","Alterco tra più persone con l'uso di violenza fisica. Il codice penale punisce la partecipazione con la multa fino a 309,87 euro: se nel corso della rissa, o immediatamente dopo e a causa di essa, una o più persone rimangono uccise o riportano una lesione personale, la pena per avervi partecipato è della reclusione da 3 mesi a 5 anni, indipendentemente dal fatto che i partecipanti abbiano voluto uccidere o ledere: si tratta quindi di un caso di responsabilità oggettiva ( art. 588 c.p.)."]
Text[15]=["DEFINIZIONE DI OMICIDIO","Uccisione di una persona da parte di un'altra. Perché possa parlarsi di omicidio, è necessario che colui che viene ucciso sia un essere capace di vita autonoma, e pertanto viene fissato come momento iniziale quello in cui il feto si distacca dall'utero: da questo momento in poi si avrà il delitto di omicidio (prima del distacco del feto dall'utero non si parlerà di omicidio, ma di aborto). Il codice penale prevede tre diversi tipi di omicidio, a seconda dell'atteggiamento psicologico dell'agente: omicidio volontario, preterintenzionale, colposo."]
Text[16]=["OMICIDIO VOLONTARIO (O DOLOSO)","Punito con la reclusione non inferiore a 21 anni, è l'uccisione volontaria di una persona da parte di un'altra, cagionata con qualunque mezzo: con un'azione (A spara a B), con un'omissione (una madre non allatta il proprio figlio allo scopo di ucciderlo, e l'uccide), con mezzi indiretti (A sabota i freni dell'automobile di B) ( art. 575 c.p.). Ciò che conta, e rappresenta la condizione necessaria e sufficiente perché si abbia omicidio volontario, è che il comportamento posto in essere dall'agente abbia causato la morte di un uomo, e che l'evento morte sia preveduto e voluto, perlomeno a livello eventuale; altro elemento necessario è che non sussista alcuna causa di giustificazione (ad es., legittima difesa). Naturalmente, nell'omicidio è ammissibile il tentativo, come nel caso in cui A spari a B per ucciderlo ma sbagli la mira."]
Text[17]=["AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO VOLONTARIO","Per l'omicidio volontario è prevista una serie di circostanze aggravanti specifiche, cioè che si riferiscono solo a questo reato. Sono:<BR>a) circostanze aggravanti che comportano la reclusione da 24 a 30 anni. La pena prevista per l'omicidio (reclusione non inferiore a 21 anni) è aumentata da 24 a 30 anni se è commesso ai danni del coniuge (uxoricidio), del fratello o della sorella (fratricidio), del padre o della madre adottivi, del figlio adottivo o contro un affine in linea retta;<BR>b) circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, quando l'omicidio è commesso:<BR>1) per eseguire o occultare un altro reato (ad es., A, per rapinare una banca, uccide la guardia giurata che sta all'ingresso), o per assicurare a sé o ad altri il prezzo, prodotto o profitto di un reato (ad es., A uccide il complice del furto per impadronirsi della refurtiva) o per assicurarsi l'impunità da un altro reato (ad es., A uccide l'unico testimone oculare del peculato da lui appena compiuto);<BR>2) contro l'ascendente o il discendente, cioè quando la vittima sia padre o figlio dell'agente;<BR>3) per motivi abietti o futili (ad es., A uccide B per un banale litigio tra automobilisti);<BR>4) adoperando sevizie, ovvero agendo con crudeltà contro le persone (ad es., A tortura B fino a ucciderlo);<BR>5) con mezzo venefico (avvelenamento) o con altro mezzo insidioso (ad es., A sabota i freni dell'automobile di B);<BR>6) con premeditazione (omicidio premeditato), cioè quando il proposito criminoso viene a lungo covato nella mente dell'agente, e il delitto viene accuratamente e meticolosamente preparato (ad es., A prepara un preciso piano per collocare una bomba nella casa di B: si procura una pianta della sua abitazione, corrompe il portiere per potervisi introdurre e infine colloca la bomba che provoca la morte di B);<BR>7) dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (ad es.: A, latitante, uccide il poliziotto che sta tentando di catturarlo), ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (ad es.: A, latitante, uccide un uomo per rubargli del denaro allo scopo di procurarsi da mangiare);<BR>8) dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (ad es., A, ricercato per associazione per delinquere, entra in una casa per nascondersi e ne uccide il proprietario) ( artt. 576 e 577 c.p.);"]
Text[18]=["FORME PARTICOLARI DELL'OMICIDIO DOLOSO","Forme particolari di omicidio doloso. Quelle previste dal codice sono:<BR>a) omicidio del consenziente;<BR>b) istigazione o aiuto al suicidio. "]
Text[19]=["OMICIDIO PRETERINTENZIONALE","Delitto, punito con la reclusione da 10 a 18 anni, che si verifica quando l'agente, realizzando il reato di percosse o quello di lesioni, cagioni senza volerla la morte della vittima (ad es., A picchia B che, cadendo a terra, batte la testa e muore) ( art. 584 c.p.). La differenza tra l'omicidio preterintenzionale e quello volontario sta, come si è detto, nel fatto che nel primo caso l'agente uccide volendo uccidere; nel secondo caso l'agente uccide volendo solo percuotere o ferire, e la morte della vittima è una conseguenza da lui non voluta."] 
Text[20]=["OMICIDIO COLPOSO","È punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, e si ha quando la morte della vittima è causata dall'agente per colpa, cioè quando non è voluta dal reo ma è da lui causata per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ( art. 589 c.p.). Ad es.: A, guidando la propria auto a velocità eccessiva, investe B e lo uccide. La differenza con gli altri due tipi di omicidio può essere così riassunta: nell'omicidio colposo l'agente assume un comportamento imprudente che causa la morte di una persona, senza che questa tuttavia sia voluta dal colpevole: per questo motivo l'omicidio colposo è meno grave dell'omicidio volontario e di quello preterintenzionale. La pena per l'omicidio colposo va da 1 a 5 anni se è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (ad es., A passa col rosso e uccide un pedone) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ad es., un datore di lavoro non fornisce gli operai del suo cantiere degli appositi caschi protettivi e uno di essi, colpito da una pietra alla testa, muore). Qualora venga colposamente causata la morte di più persone (omicidio colposo plurimo, come nel caso di colui che avvicini una fiamma a una bombola del gas e faccia saltare un intero condominio) si applica la pena prevista per l'omicidio colposo aumentata fino al triplo, ma la pena inflitta in concreto non può mai superare i 12 anni. Mentre per tutte le altre ipotesi di omicidio, la competenza è della Corte d'assise, nel caso di omicidio colposo è del tribunale come giudice unico."]
Text[21]=["LEGITTIMA DIFESA - DEFINIZIONE GENERALE","Causa di giustificazione, in base alla quale non è punibile colui che commetta un reato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (per es.: A, per difendersi da B che lo aggredisce con un coltello, estrae una pistola e lo uccide) ( art. 52 c.p.)."] 
Text[22]=["NECESSITA' DELLA LEGITTIMA DIFESA","La non punibilità di chi legittimamente reagisca a un'offesa ingiusta risponde alla necessità di assicurare quel minimo di autodifesa che un ordinamento deve tollerare, in quanto esistono situazioni nelle quali non è concretamente possibile, di fronte a un comportamento illecito altrui, invocare la tutela dell'autorità, e diviene indispensabile difendersi da soli per non soccombere (v. cause di giustificazione); tuttavia non va esente da pena qualsiasi forma di legittima difesa. "] 
Text[23]=["REQUISITI DELL'OFFESA DI FRONTE ALLA QUALE SI REAGISCE","In primo luogo è necessario che l'offesa rivesta alcuni requisiti; deve trattarsi innanzitutto dell'offesa di un diritto: pertanto, sarà legittimo non solo reagire di fronte a un pericolo per la propria incolumità fisica, ma andrà esente da pena anche colui che difenda un proprio interesse patrimoniale (per es.: A, rapinato da B, riesce a disarmarlo procurandogli delle lesioni). Deve inoltre trattarsi di un diritto proprio o altrui: si avrà quindi legittima difesa anche qualora chi reagisce intervenga non per difendere se stesso (o meglio, un diritto proprio), ma per difendere un diritto altrui: pertanto, qualora A assistendo a uno scippo nei confronti di B insegua lo scippatore e lo percuota per strappargli la refurtiva, andrà esente da pena. Inoltre l'offesa, per legittimare una reazione, dev'essere ingiusta, cioè contraria al diritto (qualora A, arrestato da un agente di polizia in base a un regolare mandato di cattura, reagisca percuotendolo, non potrà invocare la legittima difesa, in quanto l'offesa arrecatagli dal poliziotto nel mettergli le manette ai polsi non è ingiusta, ma è conforme al diritto). E infine deve trattarsi del pericolo attuale di un'offesa ingiusta: da un lato non è quindi necessario che l'offesa si sia verificata, essendo sufficiente che vi sia il pericolo che essa si realizzi (per es.: A, minacciato da B che brandisce un fucile, per estrarre la propria pistola e reagire non dovrà certo attendere che B spari, in quanto il pericolo per la sua vita sussiste già nel momento in cui B gli punta contro l'arma); dall'altro, è necessario che tale pericolo sia attuale, cioè concreto e presente. Non rileverà quindi un pericolo ormai passato, come nel caso di A che, rapinato, si rechi a casa, prenda una pistola e vada a cercare il rapinatore. In questo caso non potrà invocare la legittima difesa, in quanto non ha reagito per respingere il pericolo immediato di un'offesa, ma ha reagito dopo che questa si era perfezionata: ciò accade in quanto, se è vero che lo Stato deve permettere ai cittadini di difendersi dalle aggressioni ingiuste, è altrettanto vero che non può permettere che i cittadini si sostituiscano alla magistratura facendosi giustizia da sé. Ugualmente non si avrà legittima difesa qualora il pericolo sia solo futuro ed eventuale: quindi A non potrà accoltellare B adducendo la scusa che aveva saputo che B aveva intenzione prima o poi di ucciderlo, in quanto il pericolo dell'offesa non si è ancora manifestato, e si presenta come futuro e incerto."]
Text[24]=["REQUISITI DELLA REAZIONE NON PUNIBILE","Qualora l'offesa rivesta le caratteristiche descritte, l'atteggiamento di colui che reagisce non è punibile. Tuttavia anche la reazione, per non essere punibile, deve avere determinate caratteristiche. In primo luogo la reazione dev'essere necessaria per respingere il pericolo attuale dell'offesa ingiusta a un bene proprio o altrui; in altre parole, il pericolo non deve essere altrimenti evitabile, e colui che reagisce non deve avere altra scelta. Tale è il caso di A che, inseguito da un folle omicida armato di coltello, trovandosi con le spalle al muro estragga una pistola e spari all'aggressore; invece non è il caso di B che, in un caso come questo, riesca a mettersi al sicuro in una casa nella quale vi è un telefono funzionante e, invece di chiamare la polizia, dalla finestra della casa spari all'aggressore. Ciò in quanto nel secondo caso B si trovava al sicuro e aveva una possibilità concreta di salvare la propria vita senza uccidere l'aggressore; per A, al contrario, l'unico modo per salvarsi era quello di uccidere chi poneva in pericolo la sua vita. Pertanto A andrà esente da pena in quanto agì in stato di legittima difesa, mentre B risponderà di omicidio. Inoltre dev'essere proporzionalità tra azione e reazione, non sussistendo giustificazione quando vi sia sproporzione tra i due atti: pur avendo agito per difendere un proprio diritto, risponderà così di omicidio il fruttivendolo che spari addosso al bambino che ha rubato un'arancia sulla sua bancarella, in quanto l'offesa è infinitamente minore della reazione. Va tuttavia precisato che la proporzione non deve necessariamente riguardare i mezzi con i quali si reagisce, ma l'uso degli stessi. Ad es., qualora il bambino sia fuggito su pattini a rotelle e quindi il fruttivendolo, non potendolo raggiungere, abbia solo la possibilità di usare il fucile, egli potrà usarlo: certamente non per uccidere, ma potrà esplodere un colpo in aria allo scopo di spaventare il ladro e indurlo a fermarsi; ciò in quanto, sebbene il mezzo (fucile) sia sproporzionato rispetto all'offesa, non altrettanto si può dire per l'uso che ne viene fatto (intimidatorio e non lesivo)."]
Text[25]=["DEFINIZIONE","Causa di giustificazione in base alla quale non è punibile chi abbia commesso un reato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non Volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto commesso sia proporzionato al pericolo da evitare ( art. 54 c.p.)."]
Text[26]=["CRITERI DI BASE","La norma mira a scusare il comportamento di chi, in una situazione di oggettiva emergenza, agisca in base al proprio istinto di conservazione; la previsione dello stato di necessità dimostra cioè che, in particolari condizioni di pericolo, colui che, non avendo altra scelta, lede un diritto altrui rispondendo al proprio istinto di conservazione non merita pena. La precisazione permette di distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa, nella quale la situazione di pericolo per l'agente è creata da un aggressore, contro cui si dirige la sua reazione; nello stato di necessità la situazione di pericolo può anche essere del tutto casuale e la reazione dell'agente si dirige verso un terzo estraneo ai fatti. Perché la reazione possa essere legittima, è necessario che sia finalizzata a evitare un pericolo che presenti tre precisi requisiti: che minacci la persona di danno grave, che sia attuale e che non sia causato volontariamente dall'agente."]
Text[27]=["PERICOLO DI UN DANNO GRAVE ALLA PERSONA","Non basta, come nella legittima difesa, il pericolo di un'offesa a un bene proprio o altrui, ma è necessario che riguardi un danno grave alla persona; non agisce quindi in stato di necessità colui che, essendo stato derubato, rubi un'automobile per inseguire il ladro, in quanto si tratta di danno non alla persona, ma patrimoniale; agisce invece in stato di necessità colui che rubi un'automobile per portare un moribondo all'ospedale, quindi anche se la persona minacciata è un'altra. "] 
Text[28]=["ATTUALITA' DEL PERICOLO","Il pericolo dev'essere imminente, non eventuale o futuro: ad es., due alpinisti sono legati a due corde, una delle quali si spezza; i due uomini restano quindi legati a una corda sola, che può però reggere il peso di una sola persona: a questo punto, per salvarsi da una sicura morte, l'alpinista che si trova più in alto taglia l'unica fune rimasta e fa precipitare nel vuoto il compagno di cordata; in questo caso è invocabile lo stato di necessità in quanto, se lo scalatore posto più in alto non avesse agito così, entrambi gli uomini sarebbero morti, e quindi il pericolo che la seconda corda si spezzasse poteva dirsi imminente. Non potrebbe invece invocarsi lo stato di necessità qualora lo scalatore che si trova più in alto, quando ancora le due corde erano integre, vedendo sfilacciarsi una delle due funi le avesse tagliate entrambe, in quanto non può escludersi che, prima che una delle due corde si fosse completamente spezzata, lo scalatore che si trovava in basso non potesse riuscire a trovare un appiglio. Nel secondo esempio, in altre parole, il pericolo non è ancora attuale, in quanto per il momento le due funi sono entrambe integre e possono quindi reggere entrambi gli alpinisti. "] 
Text[29]=["PERICOLO NON CAUSATO DALL'AGENTE","Non potrà invocare lo stato di necessità colui che, pur agendo per difendere sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona abbia in precedenza causato la situazione pericolosa dalla quale ora si difende. Ad es.: A, dopo avere appiccato il fuoco a un fienile ed essersi allontanato con la propria auto, viene a sapere che nel fienile c'è B addormentato; per tornare sul luogo ed evitare l'omicidio, inverte il senso di marcia e investe C Ferendolo. In questo caso A, pur avendo agito in stato di necessità (ha commesso il reato di lesioni colpose per salvare la vita a una persona) non potrà invocarlo, in quanto l'incendio era stato causato da lui stesso; A beneficerà comunque di uno sconto di pena. "] 
Text[30]=["REQUISITI DELL'AZIONE POSTA IN ESSERE PER EVITARE IL PERICOLO","Qualora il pericolo venutosi a creare rivesta le caratteristiche sopra descritte, l'azione dell'agente non è punibile; tuttavia, come si è visto per il pericolo, anche la reazione a quest'ultimo deve, per non essere punibile, avere due requisiti essenziali: l'inevitabilità e la proporzione con il pericolo.<BR>a) Inevitabilità. Il pericolo non dev'essere altrimenti evitabile se non con l'azione lesiva dell'altrui diritto: in altre parole, l'agente non deve avere scelta. Ad es.: due naufraghi si trovano su una zattera, con provviste sufficienti per una sola persona; a questo punto, uno uccide l'altro per salvare la propria vita. In questo caso lo stato di necessità sarà applicabile solo qualora l'assassino non avesse altra possibilità per sottrarsi a una morte certa; qualora invece, ad es., sulla zattera vi sia anche una rudimentale attrezzatura per pescare, non potrà parlarsi di stato di necessità, in quanto l'assassino avrebbe avuto un'altra possibilità per salvare la propria vita.<BR>b) Proporzione. La reazione dell'agente dev'essere proporzionata al pericolo che egli mira a evitare: non potrà pertanto invocare lo stato di necessità il vagabondo che, per ripararsi da una grandinata improvvisa, uccida una persona per ripararsi nella sua casa."] 
Text[31]=["PERSONE CHE HANNO IL DOVERE GIURIDICO D'ESPORSI AL PERICOLO","Vigili del fuoco, guide alpine, poliziotti, carabinieri ecc. non possono invocare lo stato di necessità. Pertanto, qualora un agente di polizia rinunci ad arrestare un pericoloso malvivente armato per paura di mettere a repentaglio la propria vita, non potrà invocare lo stato di necessità per sfuggire a un'incriminazione per omissione di atti d'ufficio."] 
Text[32]=["DEFINIZIONE","Per cause di giustificazione (o cause di esclusione della pena, o esimenti, o scriminanti),s'intendeno particolari condizioni per cui un determinato comportamento, che normalmente costituirebbe reato, non è punibile."] 
Text[33]=["CARATTERI GENERALI","In base alle cause di giustificazione, un comportamento, che altrimenti sarebbe reato, viene ammesso come lecito o addirittura imposto dalla legge. È quello che avviene, ad es., nella legittima difesa (A, aggredito da B armato di coltello, spara con la pistola ferendo B a un braccio per disarmarlo: avendo agito per legittima difesa A non sarà punibile, sebbene in teoria abbia commesso il reato di lesioni volontarie). Le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce: perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisca (senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità o eserciti un proprio diritto senza saperlo, andrà esente da pena (art. 59 c.p.)."]
Text[34]=["CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE PREVISTE DAL CODICE","Cause di giustificazione previste dal codice (artt. da 50 a 54 c.p.). Il codice penale prevede una serie di scriminanti applicabili a tutti i reati; esse sono: il consenso dell'avente diritto; l' esercizio di un diritto; l' adempimento di un dovere; la legittima difesa; l'uso legittimo delle armi; lo stato di necessità. Altre cause di giustificazione sono previste solo per alcune categorie di reati: legittima reazione agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale; autocalunnia; falsa testimonianza; provocazione nei reati contro l'onore."]
Text[35]=["CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NON CODIFICATE","Cause di giustificazione non codificate. Altre cause di giustificazione sono valide per tutti i reati, benché non espressamente previste dal codice. All'interno di tali scriminanti, cosiddette tacite, si possono individuare alcuni settori di applicazione.<BR>a) Informazioni commerciali. Qualora un'azienda richieda a un'agenzia specializzata informazioni su un'altra azienda, nel momento in cui tali informazioni vengono fornite, può Verificarsi il reato di diffamazione,<BR>2. Aggravanti dell'ingiuria): ad es. l'azienda X, dovendo concludere un contratto con l'azienda Y, chiede all'agenzia Z informazioni sull'eventuale controparte, dalle quali risulta che l'azienda Y si trova in pessima situazione economica. In questo caso, in astratto, si avrebbe il reato di diffamazione, che però in concreto non sussiste, in quanto la fornitura di informazioni commerciali costituisce attività lecita svolta da un'agenzia specializzata in base a un contratto.<BR>b) Attività medico-chirurgica. L'attività medico-chirurgica (che in astratto realizzerebbe sempre quantomeno il reato di lesioni, o anche di omicidio) non costituisce reato a patto che essa sia svolta con il consenso del paziente. Tale consenso può essere presunto, come nell'ipotesi di colui al quale venga praticato un intervento chirurgico mentre si trova in stato di incoscienza e allo scopo di salvargli la vita. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, perché il consenso possa ritenersi presunto, l'intervento deve ritenersi indispensabile: non beneficerà della scriminante il medico che pratichi un intervento chirurgico a una persona svenuta, quando l'attesa che il paziente ritorni in sé non comporti alcun pericolo per la sua vita o integrità fisica.<BR>c) Attività sportiva. In alcuni sport, nei quali la condotta di gioco di per sé comporta lo scontro violento tra i giocatori (quali calcio, rugby, pugilato, arti marziali ecc.), può accadere che uno dei contendenti riporti lesioni, o addirittura trovi la morte. Al riguardo occorre distinguere: qualora l'evento lesivo o letale si sia verificato nonostante il rispetto delle regole del gioco, l'agente non sarà punibile; qualora invece le lesioni o la morte siano state causate dall'inosservanza delle regole del gioco, l'agente risponderà del reato da lui commesso. Pertanto, se un pugilatore durante un incontro regolare colpisce al volto il rivale e questi, cadendo, batte la testa e muore, non sussisterà il reato di omicidio; al contrario se il pugilatore, dopo il suono del gong che segna la fine della ripresa, colpisce a un orecchio il rivale causandogli la perdita dell'udito, risponderà del reato di lesioni gravissime."]
Text[36]=["ERRORE NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE","Qualora l'agente ritenga per errore che sia presente una scriminante, essa è valutata a suo favore. Es.: un individuo, volendo simulare una rapina a una gioielleria, provoca la reazione del gioielliere che, credendo autentica la rapina, spara al presunto rapinatore, uccidendolo; sebbene in realtà non sussistano i presupposti della legittima difesa, il gioielliere viene considerato incolpevole per errore, avendo ritenuto di trovarsi in una situazione di legittima difesa e agito di conseguenza. Tuttavia, qualora l'errore in base al quale si ritiene presente una causa di giustificazione sia determinato da colpa, l'agente non va esente da pena: egli risponderà del reato commesso a titolo di colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. Es.: A cammina di notte per una strada buia di un quartiere malfamato e viene avvicinato da B, che intende chiedergli l'ora; A, temendo che B voglia rapinarlo, estrae la pistola e lo uccide: A risponderà di omicidio colposo, in quanto l'erronea supposizione della presenza di una situazione di legittima difesa dipende da colpa, e precisamente da negligenza nella valutazione della situazione di fatto. Nel caso di errore colposo sulla sussistenza di una scriminante, la punibilità a titolo di colpa è possibile solo se il reato commesso è previsto dalla legge come reato colposo. Pertanto se un individuo, ritenendo, per errore dovuto a colpa, di esercitare un diritto, commetta un furto, egli andrà esente da pena, in quanto il nostro codice non prevede il furto colposo."]
Text[37]=["ECCESSO COLPOSO NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE","( art. 55 c.p.). Qualora, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti, egli è punito a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. Ad es. l'individuo che, sorprendendo un ragazzino disarmato intento a rubargli la frutta nel giardino, invece di limitarsi a cacciarlo o a inseguirlo, imbraccia il fucile e lo uccide, risponderà di omicidio colposo: infatti, pur trovandosi in una situazione di legittima difesa, egli ne ha ecceduto colposamente i limiti, non osservando l'obbligo di proporzionalità tra azione e reazione, richiesto dal codice. La differenza tra l'eccesso colposo e l'erronea supposizione della scriminante sta nel fatto che nel primo caso la scriminante sussiste, e l'agente ne travalica i limiti; nel secondo caso la scriminante non sussiste, ma l'agente la suppone esistente."]
Text[38]=["IDENTITA'","(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3),documento di certificazione dell'identità della persona che risulta esserne titolare. Il possesso della carta di identità è facoltativo per tutti coloro che hanno più di 15 anni, mentre è obbligatorio per tutte le persone ritenute pericolose o sospette. Tale obbligo deve essere stabilito con un ordine di pubblica sicurezza. La carta di identità viene rilasciata in esemplari unici dal provveditorato generale dello Stato alle prefetture, le quali, a loro volta, le distribuiscono ai Comuni. La carta di identità deve contenere la fotografia («a mezzo busto, senza cappello») del titolare, le generalità, i connotati, il timbro a secco e la firma del titolare. Gli usi cui essa è destinata sono stabiliti con legge di pubblica sicurezza, la quale prevede, ad es., che gli alberghi non possono ospitare persone sprovviste di carta di identità o di altro documento che ne certifichi l'identità (R.D. 6 maggio 1940, n. 635.) Essa è inoltre sufficiente per entrare nei Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Viene rilasciata dagli uffici anagrafici del Comune di residenza ai cittadini che hanno compiuto 15 anni. La richiesta deve essere corredata da una fotografia in tre copie. La validità è di 5 anni, al termine dei quali la carta deve essere rifatta. In caso di smarrimento o di furto occorre presentare all'anagrafe copia della denuncia sporta ai carabinieri o al commissariato di polizia. Nella carta di identità non è necessaria l'indicazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. È prevista la predisposizione di carte di identità su supporto magnetico (L. 15 maggio 1997, n. 127.) Oltre ai dati personali, la carta di identità deve contenere il codice fiscale la data di scadenza e, sempre che l'interessato non vi si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2). Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35)."]
Text[39]=["DIRITTO ALLA VITA","Pur non essendo direttamente previsto dalla Costituzione rientra fra i tipici diritti fondamentali dell'uomo. È un diritto assoluto, in quanto garantisce al titolare un potere che egli può far valere indistintamente nei confronti di tutti, inerisce a un attributo essenziale della personalità, è necessario in quanto ogni essere umano ne è titolare ed è indisponibile, nel senso che il titolare non può rinunciarvi. L'intangibilità del diritto alla vita vale nei confronti di tutti i consociati e gli atti lesivi sono puniti dal codice penale mediante le norme sull'omicidio volontario e preterintenzionale e sull'istigazione al suicidio. Sul piano penalistico è garantito al suo titolare mediante sanzioni penali; sul piano civilistico dà luogo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (o morale) a favore dei familiari per la perdita della persona cara. L'azione civile può esperirsi davanti al giudice civile o inserirsi, con la costituzione di parte civile, nel processo penale; il giudice penale può liquidare il danno o rimetterne la liquidazione al giudice civile, salvo liquidare, su richiesta, un anticipo a titolo di provvisionale. Destinatari delle sanzioni civili sono sia l'autore del reato sia le persone che debbono rispondere per il fatto di lui (ad es. i genitori). L'intangibilità del diritto alla vita vale anche nei confronti dello Stato: la Costituzione prevedeva infatti la pena di Morte solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, ma una legge ordinaria del 1994 ha abrogato la pena di morte anche in questa circostanza ( art. 27 Cost.)."]   
Text[40]=["DOLO NEL DIRITTO PENALE","Il dolo nel diritto penale è una delle tre forme che può assumere l'elemento psicologico del reato, e cioè l'atteggiamento mentale assunto dall'agente che commette un fatto previsto dalla legge come reato."]
Text[41]=["DOLO: VOLONTA' COSCIENTE","Il codice penale stabilisce che nessuno può essere punito per un delitto se non l'ha Commesso con dolo, cioè con volontà cosciente, salvi i casi di delitto colposo o preterintenzionale previsti dalla legge (art. 42 c.p.). Il dolo rappresenta dunque la forma normale di elemento soggettivo. Qualora l'agente abbia agito dolosamente e abbia commesso un reato, egli verrà punito, mentre qualora abbia agito colposamente, verrà punito solo se il delitto commesso sia previsto dalla legge come reato colposo. Diverso è il discorso per le contravvenzioni, che sono punite indifferentemente se realizzate con dolo o colpa. Il delitto è doloso, cioè intenzionale, quando l'evento che costituisce il reato è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione (es. l'omicidio volontario). Affinché un reato si possa dire commesso con dolo, l'evento deve essere stato previsto dall'agente, perlomeno come eventualità: è necessario cioè che l'agente abbia previsto che il proprio comportamento potesse dare origine a un reato, e non abbia escluso tale possibilità, l'abbia anzi accettata come possibile. Qualora l'evento sia non solo previsto come possibile dall'agente, ma addirittura voluto e posto come scopo della propria azione, si avrà ugualmente dolo, di maggiore intensità. Il dolo, oltre a richiedere la previsione dell'evento, richiede anche la conoscenza di tutti gli elementi essenziali del reato (ad es.: un soggetto, per rispondere di aborto volontario nei confronti di donna non consenziente, oltre a rappresentarsi almeno a livello eventuale l'evento, cioè la morte del feto, dovrà sapere ovviamente che la donna è incinta e che la sua azione è idonea a provocare l'aborto)."]
Text[42]=["DIFFERENZA TRA DOLO E COLPA","Il dolo comporta una responsabilità soggettiva. Esiste il problema della distinzione tra dolo e colpa, e precisamente tra la forma più lieve di dolo (dolo eventuale) e la forma più grave di colpa (colpa cosciente). Si avrà dolo eventuale, quando l'agente si sia rappresentato il possibile verificarsi dell'evento come conseguenza della propria azione e non abbia escluso tale possibilità; si avrà colpa cosciente quando l'agente, nella sua condotta imprudente, abbia previsto il possibile verificarsi dell'evento, ma abbia escluso tale possibilità. Ad es.: l'automobilista che, guidando a velocità eccessiva, investa un pedone e lo uccida, risponderà di omicidio colposo qualora egli abbia previsto la possibilità di investire qualcuno ma abbia escluso tale possibilità, magari confidando nella propria abilità di guidatore; risponderà invece di omicidio doloso se, prevista la possibilità di investire un pedone, non abbia escluso tale eventualità, rappresentandosela come possibile e accettandone il rischio. La differenza, nel caso specifico, è notevole ai fini della pena, in quanto l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, mentre l'omicidio volontario (o doloso) è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. "]
Text[43]=["FORME DI DOLO","Si possono distinguere alcune forme di dolo:<BR>a) dolo diretto (o intenzionale) e dolo eventuale: si ha dolo intenzionale quando l'evento è non solo previsto, ma anche voluto dall'agente, mentre si ha dolo eventuale quando l'evento è previsto dall'agente come semplice possibilità, senza essere dall'agente preso di mira;<BR>b) dolo generico e dolo specifico: il dolo è generico quando, ai fini della punibilità, è sufficiente che l'agente abbia previsto e voluto tutti gli elementi che compongono il reato; è specifico quando, oltre alla previsione e volontà di tutti gli elementi che compongono il reato, è necessario che l'agente si sia prefisso anche un fine ulteriore, che non è tuttavia necessario che si realizzi. Ad es.: l'omicidio è un reato a dolo generico, in quanto è sufficiente che l'assassino abbia voluto la morte della vittima; il furto è un reato a dolo specifico, in quanto, oltre a conoscere e volere tutti gli elementi del reato, è necessario che il ladro abbia agito all'ulteriore scopo di trarre profitto dalla cosa rubata, scopo che può anche non realizzarsi. "]
Text[44]=["DEFINIZIONE","Associazione di tre o più persone con il fine deliberato di commettere delitti ( art. 416 c.p.)."]
Text[45]=["CARATTERISTICHE GENERALI","Caratteristiche generali. Si tratta di un'ipotesi criminosa di carattere generico che trova applicazione residuale solo nei casi in cui il rapporto associativo non sia previsto come elemento costitutivo di altri reati (es. banda armata, associazione di tipo mafioso ecc.). Per la commissione del reato si richiede l'esistenza di un'associazione (costituita in qualsiasi forma), e quindi di una struttura plurisoggettiva a carattere stabile e organizzata. Per quello che riguarda l'organizzazione non sono richieste particolari forme, essendo sufficiente che sussista, anche se in forma minima o rudimentale. L'associazione, per essere definita tale, deve essere composta da almeno tre persone e avere come finalità quella di commettere un numero indeterminato di delitti. Non rientreranno perciò in questa categoria: l'associazione che non abbia tale programma, anche se lo scopo è illecito o contrario alla morale; l'associazione formatasi allo scopo di commettere un solo delitto; l'associazione composta da solo due persone. Particolarmente importanti sono i requisiti della stabilità dell'associazione e dell'indeterminatezza dei reati che dovranno essere commessi; requisiti che consentono, tra l'altro, di distinguere questo reato dal semplice reato in concorso (v. concorso di persone nel reato). Il reato è commesso con il costituirsi dell'associazione, anche se non siano commessi effettivamente dei reati; se questi sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto. Lo scioglimento dell'associazione fa cessare il reato. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, cioè coscienza e volontà di entrare a far parte dell'associazione con la finalità di commettere più delitti. "]
Text[46]=["FORME DI PARTECIPAZIONE E SANZIONI","All'interno dell'associazione la norma individua vari ruoli:<BR>a) i promotori, cioè coloro che danno inizio all'associazione;<BR>b) i costitutori, cioè gli individui che materialmente danno vita all'associazione;<BR>c) gli organizzatori, cioè coloro che si adoperano in modo tale da dare all'associazione una struttura corrispondente alle finalità;<BR>d) i capi, che dirigono l'attività;<BR>e) i partecipanti, che collaborano con una qualsiasi attività alla vita dell'associazione.<BR>Per quanto riguarda le sanzioni, i semplici partecipanti sono puniti d'ufficio con la reclusione da 1 a 5 anni. Per promotori, costitutori, organizzatori e capi la reclusione è da 3 a 7 anni. Nelle associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, per i promotori e organizzatori la pena è di almeno 20 anni di reclusione; per i partecipanti di almeno 10 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.)"]
Text[47]=["CIRCOSTANZE AGGRAVANTI","La norma ne prevede due: la prima sussiste quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie (si pensi al fenomeno del brigantaggio) e comporta l'applicazione della reclusione da 5 a 15 anni. La scorreria deve essere reiterata ed effettuata per il compimento dei reati, che costituisce lo scopo dell'associazione. Per quanto riguarda le armi non è richiesto che siano in possesso di tutti gli associati né che se ne faccia effettivamente uso. La seconda aggravante sussiste quando gli associati siano 10 o più, e comporta un aumento di pena ordinario (fino a un terzo)."]
Text[48]=["ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI","Si possono distinguere alcune forme di dolo:<BR>a) dolo diretto (o intenzionale) e dolo eventuale:<BR>si ha dolo intenzionale quando l'evento è non solo previsto, ma anche voluto dall'agente, mentre si ha dolo eventuale quando l'evento è previsto dall'agente come semplice possibilità, senza essere dall'agente preso di mira;<BR>b) dolo generico e dolo specifico: il dolo è generico quando, ai fini della punibilità, è sufficiente che l'agente abbia previsto e voluto tutti gli elementi che compongono il reato; è specifico quando, oltre alla previsione e volontà di tutti gli elementi che compongono il reato, è necessario che l'agente si sia prefisso anche un fine ulteriore, che non è tuttavia necessario che si realizzi. Ad es.: l'omicidio è un reato a dolo generico, in quanto è sufficiente che l'assassino abbia voluto la morte della vittima; il furto è un reato a dolo specifico, in quanto, oltre a conoscere e volere tutti gli elementi del reato, è necessario che il ladro abbia agito all'ulteriore scopo di trarre profitto dalla cosa rubata, scopo che può anche non realizzarsi. "]
Text[49]=["DEFINIZIONE","Il porto d'armi è la licenza che consente al suo titolare di circolare armato."]
Text[50]=["DIFFERENZA TRA PORTARE, TRASPORTARE E DETENERE UN'ARMA","Il concetto di porto d'armi si differenzia da quello di detenzione delle stesse: detenere significa infatti poter disporre, anche per poco tempo, di un'arma nella propria abitazione o in un luogo privato (negozio, ufficio ecc.); portare l'arma significa invece recarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, bar, cinema ecc.) con un'arma; dal porto d'armi è distinto il trasporto, concetto utilizzato per i casi in cui l'arma non può essere utilizzata (ad es., perché smontata o custodita in un luogo chiuso a chiave e la chiave non è acclusa né trasportata). Mentre la detenzione delle armi da guerra è vietata, la detenzione di quelle comuni è lecita purché venga denunciata all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri; la liceità si combina tuttavia con il divieto di vendita a chi non è titolare del porto d'armi (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35). Non è ammesso detenere più di due armi comuni da sparo o sei da caccia; il possesso di un numero superiore rientra infatti nel concetto di collezione, per il quale è previsto il rilascio di apposito provvedimento amministrativo."]
Text[51]=["LA LICENZA DI PORTO D'ARMI E CHI NE È ESCLUSO","(R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 62). Chi intende ottenere la licenza di porto d'armi deve presentare apposita domanda all'autorità di pubblica sicurezza, corredata dal certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a 1 mese e un vaglia per l'importo delle tasse di concessione e di bollo, oltre a due fotografie recenti. Autorità competenti al rilascio sono il questore per le armi lunghe da fuoco e il prefetto, in caso di dimostrato bisogno, per le rivoltelle, le pistole, di qualunque misura e i bastoni animati con lama non inferiore a 65 cm (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42). Il porto d'armi non può essere concesso a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo di armi (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 43); può inoltre essere negato anche a chi ha subito condanne per reati diversi da quelli elencati, o non dà affidamento di non abusare delle armi o ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e a chi è sottoposto a misura di sicurezza personale; può essere revocata quando al titolare vengano a mancare le condizioni a cui il rilascio è subordinato o sopraggiungono circostanze che avrebbero impedito il rilascio della licenza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11). Prima di inoltrare la domanda di rilascio della licenza al questore o al prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza assume le opportune informazioni sul richiedente; il rilascio è inoltre subordinato all'accertamento della capacità tecnica dello stesso, previo apposito esame presso la commissione tecnica nominata dal prefetto (L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 4 e 8). La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale. La licenza può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a soggetti esposti a grave rischio di incolumità personale, appartenenti ad alcune categorie: dipendenti dell'amministrazione della giustizia o dell'amministrazione penitenziaria, esperti che lavorano negli istituti penitenziari, addetti ai servizi di vigilanza ecc. (D.M. 24 marzo 1994, n. 371) Per ottenere il porto d'armi è sempre necessario avere alcuni requisiti psicofisici minimi determinati dal ministro della sanità in relazione ai diversi tipi di armi, alle diverse possibilità del loro impiego, alla loro diversa pericolosità. Con un provvedimento del 1998 il ministro ha regolato dettagliatamente la materia, sia in relazione ai requisiti visivi sia a quelli uditivi, tenendo anche conto della capacità funzionale degli arti superiori, dell'assenza di alterazioni neurologiche, dell'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali (D.M. 28 aprile 1998, emanato dal Ministero della Sanità)."]

 
Style[0]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","","","","",200,"",2,2,10,10,51,1,0,"",""];
Style[1]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","center","","","",200,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[2]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","left","","","",200,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[3]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","float","","","",200,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[4]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","fixed","","","",200,"",2,2,1,1,"","","","",""];
Style[5]=["white","black","#2C1A20","#E8E8FF","","","","","","","","sticky","","",500,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[6]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","","keep","","",200,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[7]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","","","","",200,"",2,2,40,10,"","","","",""];
Style[8]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","","","","",200,"",2,2,10,50,"","","","",""];
Style[9]=["white","black","#2C1A20","#E8E8FF","","","","","","","","","","",900,"",2,2,10,10,51,0.5,75,"simple","gray"];
Style[10]=["white","black","#626262","white","","","right","","Impact","cursive","center","",2,3,500,150,5,20,10,0,50,1,80,"complex","gray"];
Style[11]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","","","","","","","","","",200,"",2,2,10,10,51,0.5,45,"simple","gray"];
Style[12]=["black","black","#646363","#E8E8FF","","","","","","","","","","",600,"",2,2,10,10,"","","","",""];
Style[13]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","Ciano02G.gif","","","","","","","","",350,"",2,162,30,20,51,1,0,"",""];
Style[14]=["white","black","#000099","#E8E8FF","","Pisciotta_big.gif","","","","","","","","",60,"",2,162,30,20,51,1,0,"",""];
Style[15]=["white","black","black","#E8E8FF","","","","","","","","","","",300,"",2,2,10,10,51,0.5,75,"simple","gray"];
Style[16]=["white","black","#303030","#E8E8FF","","","","","","","","","","",500,"",2,2,10,10,51,0.5,75,"simple","gray"];


applyCssFilter();
